Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha introdotto la cosiddetta “Patente a crediti in edilizia” apportando modifiche al D.Lgs. 81/08 di seguito riportate.
• Modificato l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), prevedendo, a far data dal 1° ottobre 2024 il possesso di una patente a crediti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è rilasciata, in formato digitale e con un numero di crediti pari a 30, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
• Modificato l’articolo 90, comma 9 prevedendo che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica del possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente dell’attestazione di qualificazione SOA prevista. La mancata ottemperanza a questa disposizione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
Il Decreto-legge 2 marzo 2024 è scaricabile al seguente link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19!vig
Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (Decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Nelle disposizioni del decreto vengono specificati:
- i requisiti per l’ottenimento della patente: iscrizione dell’impresa alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi, possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, del documento di valutazione dei rischi e della certificazione di regolarità fiscale (DURF), l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Iscrizione alla CCIAA e possesso di DURC e DURF devono essere attestati con autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000, mentre l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR / POS e la designazione del RSPP dovranno essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso DPR;
- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, in capo al legale rappresentante quale soggetto abilitato a richiederne il rilascio e non al datore di lavoro;
- le informazioni su impresa e patente che compariranno a portale dopo il rilascio, per cui è previsto un successivo provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- le regole per l’adozione, da parte dell’INL, del provvedimento cautelare di sospensione della patente in caso di infortunio da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o suo delegato a titolo di colpa grave;
- l’attribuzione iniziale dei punti nel numero di 30, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 secondo la tabella allegata al decreto. Tra le ragioni di attribuzione di ulteriori punteggi, la “anzianità” di iscrizione dell’azienda alla camera di commercio, l’assenza di decurtazioni di punti per due anni dal rilascio ovvero attività, investimenti in materia di prevenzione, adozione del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza ISO 45001 certificato da organismo riconosciuto, asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione, formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- la modalità di recupero dei crediti decurtati nel numero massimo di 15, a seguito di valutazione di una “Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni”.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 è scaricabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg
Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024, mentre a partire dal 1° novembre 2024, per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale messo a disposizione dall’INL.
La circolare chiarisce innanzitutto alcuni aspetti di natura applicativa:
- i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza sono escluse dall’ambito di applicazione;
- non tutti i requisiti previsti dal DL sono richiesti a tutte le categorie (es. il DVR e la nomina del RSPP non sono richiesti ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori);
- la dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della certificazione.
Nel prosieguo della circolare sono specificate:
- le modalità operative e tempistiche di presentazione della domanda;
- la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti; l’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ed avrà efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024, vincolando l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data;
- i criteri di revoca della patente;
- i contenuti informativi della patente;
- le modalità per l’esecuzione del provvedimento cautelare di sospensione;
- le modalità di attribuzione di ulteriori crediti;
- i casi di decurtazione di crediti;
- le modalità attuative nel caso di patente con meno di 15 crediti;
- le modalità di recupero dei crediti decurtati.
La circolare esplicativa INL n. 4 del 23 settembre 2024 è scaricabile al seguente link
https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed-1.pdf